ZRSLima

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Regolamento ZRS Lima

Provincia di Lucca                                                                                                                        Comune di Bagni di Lucca

 

REGOLAMENTO DI PESCA

 

Art. 1

Finalità ed Ente Gestore

 

La Zona a Regolamento Specifico “Torrente Lima” (d’ora in poi ZRS Lima) istituita ai sensi dell’art. 9 del DPGRT n° 6/r del 07/02/2018 ha tra le sue finalità la promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché il concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti ed intende contribuire attraverso specifiche limitazioni al prelievo ed una sperimentazione su forme di gestione differenziate ad una complessiva salvaguardia del patrimonio ittico della porzione di fiume Lima compresa all’interno dei confini di cui al successivo art. 2).

In tale prospettiva è particolarmente favorito l’accesso alla ZRS Lima per tecniche e pescatori per i quali il prelievo di fauna ittica non rappresenti l’unica finalizzazione della attività di pesca.

Il Comune di Bagni di Lucca è individuato quale Ente Gestore della ZRS Lima ed opera sulla base della presente Convenzione - Regolamento di Gestione in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07/02/2018, n. 6/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 3  gennaio 2005, n. 7.

Art. 2

Delimitazione

 

La ZRS Lima ricade per intero nei limiti territoriali del comune di Bagni di Lucca  ed  interessa l'intera porzione del torrente Lima classificata a salmonidi compresa all'interno della Provincia di Lucca:

Limiti della ZRS Lima

Limite superiore o “a monte” Confine con la Provincia di Pistoia in loc. Tana a Termini

Limite inferiore o “a valle” Limite delle acque classificate a salmonidi (Confluenza dei torrenti Lima e Liegora)

All’interno della delimitazione di cui sopra sono individuati tratti sottoposti a diversa regolamentazione di pesca ed un tratto di protezione con divieto assoluto di pesca  aventi carattere sperimentale secondo il seguente schema:

 

Tratti ad Accesso gratuito

Zona 1

Limite   superiore o “a monte” Confine con la Provincia di Pistoia in loc. “Tana a Termini”

Limite inferiore o “a valle” Diga Enel in loc. “Giardinetto”

Zona 4

Limite   superiore o “a monte” Loc. “Ponte di Palleggio”

Limite   inferiore o “a valle” Limite delle acque classificate a salmonidi (Confluenza dei torrenti Lima e Liegora)

 

 

Zona 3

Tratto con pagamento di una quota di accesso

Riservato alla pesca con sole esche artificiali e con rilascio obbligatorio del pescato

Limite   superiore o “a monte” Località “Ponte Nero”

Limite inferiore o “a valle” Loc. “Ponte di Palleggio”

Zona 2

Tratto di Protezione con divieto assoluto di pesca funzionale alla ZRS Lima

Limite   superiore o “a monte” Diga Enel in loc. “Giardinetto”

Limite inferiore o “a valle” Località “Ponte Nero

La ZRS Lima è delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all’art. 8) del DPGRT n° 6/r/2018 e riportanti tra l’altro la dicitura prevista dall’art. 9) comma 5) del medesimo provvedimento. La zona di protezione funzionale alla ZRS Lima è delimitata da tabelle conformi a quanto previsto dall'art. 11 comma 5) del medesimo DPGRT n° 6/r/2018

Ulteriori indicazioni sono presenti in loco per rendere agevole il riconoscimento dei tratti soggetti a diversa regolamentazione.

 

 

 

 

 

Art. 3

Accessi e regolamentazione

Al fine di consentire un controllo degli accessi e una salvaguardia degli equilibri ambientali di cui al precedente art. 1) coloro che intendono esercitare l’attività di pesca all’interno della  “ZRS Lima” oltre al possesso della  Licenza di Pesca di cui all’art. 15 della LRT n° 7/05 debbono munirsi di un apposito tesserino di accesso opportunamente diversificato.

  1. L’accesso alla “ZRS Lima” avviene secondo distinte modalità a seconda dei tratti prescelti nel rispetto delle disposizioni regolamentari seguenti:

A) Tratti ad Accesso gratuito (Zone 1 e 4)

Il tesserino di accesso è rilasciato dall’Ente Gestore o da strutture da esso individuate i cui nominativi ed ubicazione saranno oggetto di specifica divulgazione.

Il tesserino è un documento personale e non cedibile e deve essere conservato con cura ed ha la validità di un anno solare.

Prima di iniziare la attività di pesca i soggetti che accedono alle acque facenti parte della ZRS Lima debbono provvedere ad annotare la giornata di pesca a mezzo di penna indelebile sul tesserino medesimo.

Qualora un soggetto abbia completato gli spazi ove effettuare le annotazioni delle giornate prima del termine della stagione di pesca può richiedere all’Ente Gestore il rilascio di un nuovo tesserino previa riconsegna di quello in suo possesso.

Eventuali duplicati possono essere rilasciati dall’Ente Gestore previa dichiarazione scritta circa i motivi per cui tale duplicato viene richiesto.

Regolamentazione

Ad ogni singolo pescatore per ogni giornata di pesca è consentito prelevare non più di 3 capi di salmonidi di misura non inferiore a cm. 25. I capi trattenuti debbono essere immediatamente annotati sul tesserino in corrispondenza della data di effettuazione della battuta di pesca con penna indelebile.

Detti capi debbono essere immediatamente soppressi onde evitare agli stessi inutili sofferenze.

Al raggiungimento della quota massima di prelievo pari a 3 capi l’attività di pesca deve immediatamente cessare. I capi di misura inferiore al consentito o quelli che comunque non si ritiene di trattenere debbono essere immediatamente liberati in acqua procedendo alla slamatura con mano bagnato e recidendo la lenza laddove l’operazione di slamatura possa  arrecare danno al pesce medesimo.

In questi  tratti è obbligatorio l’uso di ami singoli senza ardiglione o ardiglione opportunamente schiacciato. Inoltre in caso di pesca con artificiali gli stessi possono avere armati al massimo con due ami singoli  mentre in caso di pesca con esche naturali l’amo utilizzato deve presentare una distanza minima di cm. 1 tra asse dell’amo e punta dello stesso.

Per il recupero del pesce una volta allamato è obbligatorio l’utilizzo del guadino.

 

B) Tratto per la pesca con sole esche artificiali e con rilascio obbligatorio del pescato (Zona 3)

Il tesserino di accesso è personale e non cedibile ha validità per un singolo turno di pesca (Turno A e Turno B) come sotto individuati. E' possibile l'acquisto in ogni singola giornata da parte di un pescatore di entrambi i turni di pesca.

Per ogni turno di pesca è previsto il pagamento di una quota di partecipazione determinata annualmente dall’Ente Gestore sino al controvalore massimo di € 8 (Euro otto) avendo riguardo alla pianificazione delle spese di gestione.

A partire dalla data 23/05/2023 i permessi giornalieri No Kill saranno grauiti

Tutti i proventi derivanti dall’introito di dette quote debbono essere completamente reinvestiti sia nella diretta gestione della ZRS Lima che in  eventuali strutture di riproduzione della fauna ittica gestite direttamente o a mezzo di convenzione dall’Ente Gestore e la cui produzione sia finalizzata al periodico reintegro delle popolazioni ittiche presenti nei tratti individuati quali limiti della ZRS Lima dal precedente art. 2) .

L’accesso a questo tratto è consentito per un numero massimo di 5 (cinque) pescatori per ciascun turno di pesca. Al fine di consentire il rispetto di detta limitazione l’Ente Gestore provvede ad autorizzare l’accesso a questo tratto seguendo l’ordine cronologico di prenotazione con modalità opportunamente divulgate. In caso di prenotazioni assenti o inferiori al numero massimo di accessi per turno di pesca sarà seguito l'ordine di arrivo dei pescatori.

I turni di pesca sono così stabiliti:

Turno 1) da un’ora prima della levata del sole fino alle ore 12,00

Turno 2) dalle ore 12,00 fino ad un’ora dopo il tramonto

Durante la stagione di apertura della pesca è data la facoltà dell’Ente Gestore con proprio provvedimento motivato di vietare la pesca in questo tratto per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta) esclusivamente in coincidenza con interventi di ripopolamento ittico, a seguito di periodi di magra protratti nel tempo o a seguito di altre pesanti turbative del corso d’acqua anche in coincidenza con particolari manovre delle opere idrauliche gestite da Enel Spa.

Tale provvedimento è trasmesso all’Ufficio Territoriale della Regione Toscana ed è oggetto di specifica divulgazione da parte dell’Ente Gestore.

 

 

 

 

 

Regolamentazione

In questo tratto è fatto obbligo di esercitare la pesca mediante l’utilizzo di sole esche artificiali col limite di una unica esca per la tecnica dello spinning ed in numero massimo di due esche nella tecnica della pesca a mosca.

In entrambi i casi le esche debbono essere munite di un numero massimo di due ami privi di ardiglione o in cui l’ardiglione risulti opportunamente schiacciato sulla curva dell’amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati.

Per il recupero del pesce è obbligatorio l’utilizzo del guadino.

In questo tratto qualunque esemplare di fauna ittica catturato deve essere immediatamente liberato nelle acque del fiume procedendo alla slamatura con mano bagnata ed operando in modo da minimizzare lo stress indotto dalla operazione di cattura e slamatura dei singoli soggetti.

 

Art. 4

Controllo dei tesserini di accesso

Il controllo dei tesserini di accesso e la loro elaborazione statistica consente di disporre di una serie di dati indispensabili per le operazioni legate alla gestione della ZRS Lima

L’Ente Gestore predispone apposite modalità di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla frequentazione della ZRS Lima nonché dei prelievi effettuati dai pescatori nei tratti ove ciò è concesso.

A tal scopo l’Ente Gestore provvede a munirsi della necessaria autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei soggetti che accedono alla ZRS Lima nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

 

Art. 5

Ripopolamenti e Manifestazioni

Gli interventi di ripopolamento sono curati direttamente dall’Ente Gestore nel rispetto della vocazionalità e della capacità biogenica del corso d’acqua valutando periodicamente anche con apposite indagine ittiologiche la consistenza degli  stock ittici presenti nel corpo idrico.

Tutto il materiale destinato alle immissioni deve essere sottoposto a preventiva visita veterinaria da parte del competente Servizio Veterinario della Ausl Nord ovest anche nel caso che il fornitore produca una certificazione rilasciata da una Ausl diversa da quella territorialmente competente.

Il materiale destinato alle immissioni dovrà provenire esclusivamente da allevamenti e zone riconosciuti ai sensi del DPR 555/92.

Delle immissioni di fauna ittica deve essere fatta annotazione in un apposito Registro insieme con le copie delle certificazioni veterinarie.

E’ consentito all’interno della ZRS Lima lo svolgimento di manifestazioni aventi carattere didattico e promozionale anche nell’ottica di un corretto avviamento alla pesca delle giovani generazioni.

E’ invece fatto divieto dello svolgimento di manifestazioni agonistiche di pesca.

Art. 6

Sorveglianza e Sanzioni

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui all’art. 20 della L.R. n° 7/05 ai sensi della normativa vigente in Regione Toscana.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall’art. 19 della L.R. n° 7/05 e ove ricorra il caso dall’art. 40 della L. 154/2016.

Art. 7

Norma finale

I tesserini di Accesso alla ZRS Lima sono predisposti a cura dell’Ente Gestore che provvede altresì al mantenimento di una adeguata tabellazione dei vari tratti usufruendo dei fondi derivanti dai corrispettivi delle quote di partecipazione di cui al precedente art. 3).

L’Ente Gestore provvede annualmente a fornire una dettagliata rendicontazione degli accessi alla ZRS delle immissioni ed indagini ittiologiche effettuate nonché uno specifico rendiconto operativo e contabile della utilizzazione delle risorse derivanti dai corrispettivi delle quote di partecipazione richieste ai pescatori.

Al presente Regolamento deve essere data la massima pubblicità anche per estratto e copia delle norme più rilevanti per l’esercizio della pesca all’interno della ZRS Lima deve essere fornita a tutti i soggetti che accedono alla zona stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione – Regolamento di Gestione si applicano le norme contenute nella L.R. n° 7 del 3 Gennaio 2005 nonché del DPGR n° 6/r del 07/02/2018